Con la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, a partire dal 31 luglio 2022 il Bonus Covid entrerà ufficialmente in vigore e sarà applicato sotto forma di riduzione dell’obbligo formativo individuale previsto dalla normativa sull’educazione continua in medicina.
C’è, tuttavia, da specificare che l’ammontare del bonus non è fisso e può variare proprio in base agli specifici obblighi formativi dei singoli professionisti sanitari. È importante, quindi, verificare la propria situazione e assicurarsi di essere in regola con le attività di formazione, anche in vista della scadenza del triennio formativo prevista per il 31 dicembre 2022.
Cos’è il Bonus Covid e quanti crediti copre
Come indicato nella delibera, il Bonus Covid prevede che “i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire […] attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari […] che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19″.
La delibera conferma, quindi, l’applicazione dell’art. 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, appena citato.
Rispetto, invece, all’art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, che riconosceva 50 crediti alle sole categorie di medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti, la delibera dichiara che non debba essere applicato, in quanto le categorie indicate sono già incluse nella normativa successiva.
Per medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti, quindi, non è previsto un “doppio bonus”, bensì soltanto quello disposto dalla nuova normativa.
È da notare che anche il numero di crediti ha, quindi, subìto una modifica: non più 50 crediti, bensì un terzo dell’obbligo formativo. Secondo questa definizione, il bonus dev’essere calcolato, quindi, al netto degli eventuali sconti formativi già riconosciuti.
Riportiamo, a titolo di esempio, il caso di un professionista sanitario che ha redatto un dossier formativo e a cui, di conseguenza, è stato riconosciuto uno sconto di 30 crediti.
In questo caso, poiché l’obbligo formativo risulta ridotto, il Bonus Covid è calcolato in misura di ⅓ rispetto all’obbligo aggiornato (120 crediti anziché 150) e ammonta, quindi, a 40 crediti (anziché 50).
Com’è erogato il Bonus Covid
Il Bonus viene erogato in automatico dal Co.Ge.A.P.S. a tutti i professionisti sanitari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (ossia: tutti coloro che hanno svolto la propria attività durante il periodo di emergenza sanitaria).
È possibile visualizzare la riduzione dell’obbligo formativo all’interno della propria area riservata nel portale del Co.Ge.A.P.S., indicata proprio con il nome di “Bonus Covid”, a partire dal 31 luglio 2022.
Non è, quindi, necessario inviare particolari richieste o dichiarazioni per ottenere il riconoscimento del bonus.
Ulteriori Bonus e sconti ECM
Come illustrato, è possibile usufruire di ulteriori sconti rispetto all’obbligo formativo, ad esempio compilando un dossier formativo o partecipando ad attività di formazione su tematiche specifiche.
La costruzione del dossier formativo è facoltativa e può essere fatta aderendo a un dossier di gruppo proposto dall’Ordine professionale, che viene accreditato automaticamente sul portale Co.Ge.A.P.S., oppure redigendo un dossier individuale, che dev’essere, invece, compilato dal singolo operatore accedendo alla propria scheda.
Per i dossier individuali o i dossier di gruppo costruiti da soggetti abilitati (indicati all’art. 3, lettera B della Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 14 dicembre 2017), lo sconto riconosciuto per il triennio formativo 2020-2022 è di 30 crediti, a cui possono aggiungersi ulteriori 20 crediti per il triennio 2023-2025 in caso di raggiungimento di almeno il 70% degli obiettivi prefissati.
Un’altra riduzione è prevista nel caso in cui, nel corso del triennio 2017-2019, il professionista abbia maturato almeno 80 crediti:
- ai professionisti sanitari che hanno maturato tra gli 80 e i 120 crediti è riconosciuta una riduzione di 15 crediti;
- ai professionisti sanitari che hanno maturato tra i 121 e i 150 crediti è riconosciuta una riduzione di 30 crediti.
Infine, tra febbraio e marzo 2022, la Commissione nazionale per la formazione continua ha adottato due delibere in materia di vaccini, strategie vaccinali e sperimentazioni cliniche.
La delibera del 24 febbraio 2022 attribuisce un bonus, valido per il prossimo triennio formativo (2023-2025) ai professionisti sanitari che nel triennio in corso abbiano acquisito crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali, “pari al numero dei crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2020-2022 nelle predette tematiche, fino a un massimo di 10 crediti”.
La delibera del 24 marzo 2022, invece, modifica la disciplina attualmente vigente in materia di “Sperimentazioni Cliniche” e aumenta i punteggi attribuiti alle attività di sperimentazione rispetto a quanto previsto in precedenza. Nello specifico:
- 5 crediti (anziché 2) per studi, ricerche, elaborazione delle linea guida o revisioni sistematiche fino a sei mesi;
- 10 crediti (anziché 4) per studi, ricerche, elaborazione delle linea guida o revisioni sistematiche di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
- 20 crediti (anziché 8) per studi, ricerche, elaborazione delle linea guida o revisioni sistematiche di oltre dodici mesi.